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Delibera collegio - Criteri sulla valutazione dei debiti
Inserito il 18 dicembre 2007 alle 10:54:33 da Dirigente-scolastico.
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Testo della delibera

Per la modulistica vai alla sezione MATERIALI

Il Collegio dei Docenti,

ai sensi della vigente normativa relativa allo svolgimento degli scrutini ed esami, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe, determina i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini e per lo svolgimento della attività di valutazione e di assunzione delle decisioni in merito agli interventi di sostegno e di recupero:

1) Per  i Consigli di classe intermedi nei quali si svolgono le verifiche periodiche previste dal Piano delle attività e per  i Consigli di classe che effettuano gli scrutini di valutazione relativi al primo periodo.

A.     Il Consiglio di Classe, verifica per ogni alunno la situazione, registra a verbale le eventuali estinzioni dei debiti degli anni scolastici precedenti all’a.s. 2007/08 e assume, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti per ogni alunno, le decisioni ritenute opportune e necessarie per favorire il recupero dei debiti e delle carenze di apprendimento pregresse.

B.     I consigli di classe per gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline procedono ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline, tenendo conto anche della possibilità  degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti, e  predispongono interventi di recupero  delle carenze rilevate. I consigli deliberano e organizzano, per le carenze evidenziate dagli alunni, le attività di sostegno e/o di recupero sulla base delle risorse economiche disponibili e assegnate alle iniziative di sostegno agli apprendimenti, e/o (per il secondo periodo dell’anno scolastico) alle iniziative di recupero degli apprendimenti, delle esigenze organizzative connesse alla articolazione delle attività, del numero degli studenti e della natura dei fabbisogni formativi degli studenti, sulla base dei seguenti criteri didattico-metodologici  per la progettazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività, per la composizione del gruppo di studenti e per le comunicazioni alle famiglie:

1. Le attività debbono essere progettate, secondo la metodologia della progettazione modulare, e, relativamente alla durata, debbono tenere conto delle disponibilità economiche assegnate ad ogni singola classe e del minimo, di norma, indicato in 15 ore dalla Ordinanza Ministeriale per ciascun intervento. Per le attività possono essere utilizzati i laboratori ed essere svolte attività laboratoriali che debbono essere definite in sede di progettazione degli interventi. Per ogni attività deve essere definito, a cura del docente della disciplina interessata, il modulo che deve contenere gli obiettivi, i risultati attesi, le attività, i contenuti  e i materiali eventualmente necessari; il modulo deve essere presentato, nella riunione del consiglio di classe che delibera l’attività.

2. Per ogni disciplina possono essere costituiti gruppi di alunni anche di classi parallele tenendo conto delle carenze e dello sviluppo dei piani di lavoro stabiliti dai docenti;

3. Per ogni disciplina possono essere costituiti gruppi di alunni formati anche da alunni delle classi prime e seconde con carenze non omogenee ma per le quali i docenti interessati ritengono di poter svolgere attività finalizzate al recupero di competenze metacognitive e cognitive di base;

4. Per ogni disciplina possono essere valutate anche ulteriori modalità di supporto assegnando ad uno o più docenti compiti di consulenza  e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale. Tali attività possono essere svolte durante l’orario delle lezioni con uscita dalla classe e consulenza individualizzata da parte dei docenti assegnati agli alunni. A tal fine il consiglio delibera l’adozione di tale modalità e gli eventuali limiti all’uscita dalla classe degli alunni coinvolti tenendo conto della limite del 80% obbligatorio di insegnamento disciplinare sul monte ore annuale assegnato alla singola disciplina.

5. L’organizzazione degli interventi programmati dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati, che sono tenuti alla frequenza delle attività, mediante l’utilizzo di appositi modelli di comunicazione, unici per tutta la scuola, compilati a cura del docente della disciplina interessata. Tali modelli individuali contengono gli obiettivi e i risultati attesi per l’intervento, il calendario delle attività, le modalità e i tempi delle verifiche, stabilite dal consiglio di classe, indicando se le stesse sono scritte o scrittografiche e/o orali, e la comunicazione che qualora la famiglia non intendesse avvalersi delle  iniziative organizzate ne dovrà dare comunicazione formale alla scuola. Anche se la famiglia non si avvale delle iniziative di recupero programmate dalla scuola, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche stabilite dal consiglio di classe; 

6. Le attività sia esse di sostegno o di recupero, debbono essere registrate, a cura del docente che  effettua gli interventi, relativamente a date e orari di svolgimento, frequentanti, attività svolte e per ogni alunno debbono essere valutati i risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi di recupero definiti (le registrazioni debbono consentire la raccolta di dati omogenei trattabili statisticamente);

7. Al termine delle attività di recupero, a cura del docente della disciplina che ha individuato le carenze, saranno svolte verifiche documentabili le cui modalità vengono individuate dal consiglio di classe, su proposta del docente della disciplina, nella fase di definizione dell’intervento. Il modello di comunicazione dell’esito degli interventi, unico per tutta la scuola, dovrà essere inviato alle famiglie a cura del docente coordinatore della classe e dovrà riportare l’esito dell’accertamento del superamento delle carenze.

2) Per i Consigli di classe che effettuano gli scrutini di valutazione finali.

Nelle riunioni dei consigli di classe che si svolgono con l’effettuazione degli scrutini finali:

A.     Il Consiglio di Classe, verifica per ogni alunno la situazione e registra a verbale le eventuali estinzioni relative ai debiti degli anni scolastici precedenti all’a.s. 2007/08

B.     Il  Consiglio di Classe stabilisce preventivamente i parametri valutativi cui fare riferimento per le decisioni da assumere nei confronti degli studenti con insufficienza in una o più discipline tenendo conto anche di ogni altro elemento di valutazione relativa ai precedenti debiti formativi. La gravità delle insufficienze non può essere automaticamente ed esclusivamente correlata alle proposte di voto. I parametri valutativi, stabiliti preventivamente dal Consiglio di Classe, determinano il giudizio di gravità. Il Consiglio di Classe,  nella definizione di detti parametri valutativi, potrà fare riferimento ai seguenti criteri generali indicativi e ad ogni altro elemento di valutazione proposto ed assunto dal Consiglio stesso :

a)  possesso in ingresso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali necessarie per affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio per la classe frequentata;

b)  possesso delle capacità cognitive, socio affettive, relazionali, psicomotorie e delle competenze necessarie a conseguire gli obiettivi indicati nella programmazione;

c) progressi e  miglioramenti registrati rispetto ai livelli cogni­tivi e relazionali di partenza;

d) partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio ;

e) effetti  e risultati prodotti dagli interventi didattici adottati dal consiglio di classe e dai docenti in rapporto alle difficoltà mostrate dagli studenti;

f) effettuazione ed esiti dei corsi integrativi e delle altre iniziative di recupero e sostegno organizzate dalla scuola, partecipazione e frequenza degli studenti;

g) estinzione dei debiti formativi pregressi e miglioramenti fatti registrare nel corso degli accertamenti;

h) livelli di preparazione raggiunti e loro idoneità a consentire il proseguimento degli studi nella classe successiva con possibilità di miglioramento e di recupero;

i) frequenza assidua e partecipazione alla vita della scuola;

l) frequenza ad attività integrative certificate dalla scuola e svolte in orario extracurricolare;

m) crediti formativi riconosciuti secondo la delibera del collegio.

  1. In sede di scrutinio finale, il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo periodo didattico e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì  conto  delle  valutazioni  espresse  in  sede  di  scrutinio  intermedio  nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno  di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso, il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero e all’albo dell’Istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”. Si procede invece al giudizio finale  nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe  abbia  espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. In caso di esito negativo del giudizio finale il risultato viene  pubblicato all’albo con la indicazione “non ammesso”. Del risultato negativo della valutazione è data comunicazione alla famiglia con lettera che contiene i voti deliberati dal consiglio di classe e le assenze dalle lezioni per ogni disciplina.

D.     Nei casi per i quali non si riesce a definire attraverso la discussione una posizione conclusiva condivisa da tutto il Consiglio di Classe si procede a votazione per la ammissione o la non ammissione alla classe successiva secondo le modalità di legge.

E.      Per gli alunni per i quali si è stabilito il rinvio della valutazione, con deliberazioni del Consiglio di Classe che dichiarano l’esistenza di carenze, si compilano le comunicazioni per le famiglie, con l'indicazione degli interventi definiti e con l’indicazione della procedura da seguire per comunicare alla scuola l’eventuale scelta delle famiglie di provvedere autonomamente.

F.      Il Consiglio di Classe procede alla attribuzione del voto di condotta su proposta del docente con maggior numero di ore e successivamente a quelli di ciascuna disciplina. L'ammissione alla classe successiva per effetto di decisione del Consiglio di Classe non determina modifiche dei giudizi e delle proposte di voto dei singoli insegnanti.

G.     Agli alunni dichiarati ammessi alla classe successiva il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico, operando secondo le indicazioni degli art. 11 e 15 del Regolamento D.P.R. 323 del 23.07.1998 rispettando i parametri fissati nella tabella A allegata al D.M. 42 del 22.05.2007 e richiamata dall’art. 8 dell’O.M. n. 22 del 20.02.2006,  la nota ministeriale 2504/B/1/A dell'8 marzo 2000,  e tenendo conto dei seguenti criteri:

·   media dei voti riportati nello scrutinio finale;

·   assiduità nella frequenza scolastica;

·   interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

·  interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed    integrative;

·   eventuali crediti formativi.

      Il consiglio di classe allega al verbale un quadro riassuntivo che è parte integrante del verbale stesso e che presenta tutti gli elementi di valutazione che motivano il punteggio attribuito come credito scolastico ad ogni studente.

H.     Agli alunni delle classi terze il credito è attribuito in base al voto conseguito nell’esame  di qualifica. Per i candidati privatisti agli esami di qualifica si applica quanto previsto dall’O.M. n.87/2004 relativamente al riconoscimento ed alla certificazione dei crediti. L’ammissione agli esami di qualifica con il relativo punteggio è effettuata dalla commissione di istituto in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e l’attribuzione del credito scolastico è effettuata dalla commissione di esame.

I.        Per il corrente anno secondo quanto disposto dall’art.8 del DM n. 80/07 e dall’art.9 dell’OM 92/07, per le classi quinte in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attraverso un giudizio di ammissione, procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, come enunciato nella legge 1/2007  art. 1, capoverso art. 3-comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive, evidenziando ai sensi dell’ultimo comma della nota  M. P. I. 27 marzo 2007 gli studenti che possono rientrare nelle eccellenze previste dalla legge all’art.2 comma 1 lettera d e, nel caso di alunni con valutazioni non sufficienti nelle singole discipline, gli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, specificando nel giudizio  i motivi che portano ad ammettere o non ammettere lo studente all’esame.

J.       Il Consiglio di Classe, per gli alunni che non possono essere valutati per malattia o per trasferimento della famiglia (opportunamente documentati), delibera l'ammissione a prove suppletive per le materie per cui risultano carenti o mancanti gli elementi e i riscontri necessari per la valutazione.  I docenti  con alunni nelle situazioni sopra indicate sono tenuti a darne comunicazione al coordinatore del Consiglio di Classe e al Dirigente con congruo anticipo rispetto alla data fissata per lo scrutinio, al fine di consentire le verifiche necessarie e l'acqui­sizione di idonea documentazione.

K.     Il consiglio di classe valuta la situazione degli alunni in situazione di handicap e i risultati raggiunti in relazione al piano educativo personalizzato stabilendo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi definiti e quindi di ripetenza, una loro riduzione nella programmazione dell’anno successivo. Gli alunni delle classi terze, valutati in modo differenziato, possono essere ammessi a sostenere gli esami di qualifica svolgendo prove differenziate ed omogenee al percorso svolto finalizzate alla attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. In caso di non superamento dell'esame di qualifica il Consiglio di Classe stabilisce se l’alunno potrà frequentare le lezioni e le attività della classe successiva, rinviando alla programmazione dell’anno successivo, la definizione di un progetto specifico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona.

L.      I consigli di classe per gli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio, organizzano le attività di recupero sulla base degli stessi criteri didattico-metodologici indicati dalla presente delibera per le attività programmate durante gli scrutini  di valutazione del primo periodo.

3) Per i consigli di classi che si riuniscono per le verifiche finali dopo i corsi di recupero.

A)    Per il corrente anno scolastico 2007-08  le  verifiche sono  programmate dal  consiglio  di  classe  nel periodo 7 luglio – 12 luglio 2008  e sono condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità con cui si sono svolte durante l’anno scolastico e tengono conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.

B)     Il consiglio di classe, nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale, sulla base delle verifiche effettuate ed utilizzando i medesimi criteri valutativi utilizzati in occasione del rinvio della decisione, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di  una  valutazione  complessiva  dello  studente,  che,  in  caso  di  esito  positivo, comporta l’ammissione dello  stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale il risultato viene  pubblicato all’albo con la indicazione “non ammesso”. Del risultato negativo della valutazione è data comunicazione alla famiglia con lettera, predisposta dal consiglio di classe,  che contiene i voti deliberati e le assenze dalle lezioni per ogni disciplina.

C)     Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.

Il Collegio dei Docenti,

al fine di stabilire i criteri di assegnazione dei docenti ai gruppi di alunni e al fine di assicurare omogeneità  nelle decisioni di competenza dei Consigli di Classe e nelle relazioni con gli studenti e le famiglie e per realizzare un continuo miglioramento della qualità delle procedure di progettazione e realizzazione delle attività finalizzate al successo scolastico ed al contrasto della dispersione e per assicurare tempestività ed omogeneità dell’offerta di interventi, trasparenza dei criteri seguiti nell’assunzione delle decisioni ed efficacia ed efficienza degli interventi didattici di sostegno e di recupero, della valutazione e della certificazione degli esiti degli interventi, delibera

1)  Criteri per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti:

1.       Ai gruppi di alunni sarà assegnato priroritariamente il docente della classe se disponibile. In caso di indisponibilità o di gruppi provenienti da classi diverse, agli alunni saranno assegnati:

a.       I docenti disponibili delle classi interessate agli interventi o degli stessi anni di corso tenendo conto del possesso di titoli professionali  coerenti con la disciplina interessata agli interventi,  della esperienza di insegnamento nella scuola e nella disciplina  e della partecipazione ad attività di formazione e di ricerca finalizzate alla innovazione delle metodologie didattiche;

b.       In caso di indisponibilità dei docenti impegnati nell’insegnamento nei medesimi anni di corso si procederà all’assegnazione di altro docente interno tenendo conto del possesso di titoli professionali coerenti con la disciplina interessata agli interventi, della esperienza di insegnamento nella scuola e nell’insegnamento della disciplina e della partecipazione ad attività di formazione e di ricerca finalizzate alla innovazione delle metodologie didattiche;

2.       In caso di indisponibilità dei docenti interni si ricorrerà all’individuazione di docenti esterni, in servizio in altra scuola o in quiescenza o inseriti nella graduatoria di istituto o nelle graduatorie delle scuole viciniori, utilizzando gli stessi criteri utilizzati per i docenti interni;

3.       Solo in caso di impossibilità di assegnazione delle attività di sostegno e recupero secondo i precedenti criteri si ricorrerà alla collaborazione con soggetti esterni, escludendo Enti “profit”, individuati attraverso i seguenti criteri qualitativi:

a.       presenza nello statuto e fra le finalità dell’erogazione del servizio di istruzione;

b.       possesso della certificazione di qualità ISO 09001/UNI ISO 9001:2000 per la progettazione  ed erogazione dell’attività didattico educativa per la scuola media superiore;

c.       possesso documentato di esperienze nel settore dell’istruzione scolastica di grado secondario superiore con riferimento specifico al recupero delle competenze in soggetti in età scolastica e tenendo conto del monitoraggio dei risultati dei servizi erogati relativamente al gradimento dell’utenza e alla quantità di esiti positivi delle verifiche;

L’assegnazione dei docenti ai gruppi di alunni sarà effettuato nel rispetto del contratto integrativo di istituto che dovrà tenere conto dei criteri metodologico didattici indicati dal collegio per l’organizzazione e la realizzazione delle attività e dei criteri tecnico professionali individuati nella presente delibera per l’assegnazione dei docenti agli alunni.

2) Criteri per la realizzazione di un sistema finalizzato ad assicurare l’omogeneità della qualità degli  interventi e l’uniformità delle relazioni con i soggetti interessati al processo di attuazione delle nuove norme relative ai debiti formativi ed al recupero delle carenze nell’apprendimento:

a)Il sistema organizzativo per la gestione degli interventi e delle relazioni con gli studenti e le famiglie dovrà essere fondato sulla attribuzione di compiti e di responsabilità ed è  finalizzato:

a.    a supportare i processi decisionali e la realizzazione delle attività;

b.    a gestire il coordinamento dei processi e delle attività;

c.    a garantire il monitoraggio continuo dei processi e delle attività;

d.    a consentire una efficace rendicontazione interna agli organi collegali della scuola e agli utenti sui processi seguiti, sulle attività svolte dalla scuola e sugli esiti conseguiti con le attività attivate;

e.    a consentire una efficace rendicontazione esterna sui processi seguiti, sulle attività svolte dalla scuola e sugli esiti conseguiti con le attività attivate;

f.      a consentire una valutazione complessiva da parte degli organi competenti;

g.    a determinare le condizioni necessarie ad attivare processi di miglioramento.

b)            Il sistema organizzativo dovrà essere realizzato attraverso l’utilizzo delle risorse professionali attualmente coinvolte nella realizzazione del POF;

c)Il sistema organizzativo dovrà garantire la predisposizione di una modulistica unica per tutta la scuola che dovrà essere utilizzata da tutti i consigli di classe e dai docenti.

3) Criteri organizzativi e didattici per l’utilizzo delle risorse disponibili:

a.       L’utilizzo risorse disponibili per lo svolgimento dei corsi di sostegno e di recupero dovrà essere finalizzata a garantire, in ordine di priorità:

a.       La realizzazione di interventi di recupero disciplinari per il biennio di qualifica e per le classi quarte, dopo la valutazione finale;

b.      La realizzazione, per le classi terze e per il biennio postqualifica, di interventi di recupero sia sull’area comune che sull’area di indirizzo dopo la prima valutazione;

c.       La realizzazione di interventi di sostegno e recupero nel primo biennio, prima e dopo la valutazione intermedia, in riferimento agli assi culturali indicati dal Decreto 22 agosto 2007, (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico sociale);

d.      La possibilità di intervenire nelle situazioni di maggior difficoltà così come emergono dalle analisi dei consigli di classe.

Relativamente alla valutazione dei crediti formativi il dirigente ripropone la medesima delibera approvata nel passato anno scolastico con le modifiche necessarie per adeguarla al nuovo quadro normativo. Il collegio vota ed assume a maggioranza/all’unanimità la seguente delibera:

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto il Decreto Ministeriale n. 49 del 24.02.2000 concernente l’individuazione delle tipologie di esperienza che danno luogo ai crediti formativi;

Considerato che i crediti formativi, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l’esame;

Vista l’O.M. n. 26 sullo svolgimento degli esami di  stato a.s. 2006/2007 ed in particolare l’art. 9 relativo ai crediti formativi;

Viste le O.M. n. 90 del 21.05.2001 e n. 92 del 5 .11. 2007 che dettano norme per lo svolgimento degli scrutini;

Visti gli obiettivi stabiliti dal Decreto Ministeriale del 15.4.1994 concernente i programmi e orari di insegnamento corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato;

Visti i Decreti Ministeriali n. 682 del 4.11.1996 relativo ai nuovi programmi di storia e n. 31 del  31.1.1997 relativo allo loro applicazione agli istituti professionali;

Visto il DPR n. 908 del 1.10.1982 relativo ai programmi di educazione fisica negli istituti superiori;

Visto il Decreto Ministeriale del 5.08.1994 relativo ai programmi di educazione stradale scuole di ogni ordine e grado;

Vista la Direttiva del Ministero della P.I. n.58 del 8.02.1996 relativa all’educazione civica e cultura costituzionale;

Visto il DPR n. 309 del 9.10.1990 titolo IX sugli interventi educativi relativi alla prevenzione e cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

Visto il DPR n. 275 dell' 8.03.1999, relativo all'autonomia scolastica;

Visto il Piano dell'offerta formativa dell'istituto;

fissa, ai sensi dell’art. 2 del Decreto ministeriale

I seguenti criteri di valutazione delle esperienze :

·       le esperienze valutabili debbono essere certificate da un ente, associazione, istituzione per  il quale sia chiaramente identificabile il responsabile legale;

·       le certificazioni debbono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza svolta, devono essere individuabili e riconoscibili i compiti e le funzioni svolte dall’alunno e non possono consistere in una mera attestazione di partecipazione ad iniziative nelle quali non siano riconoscibili ed individuabili i compiti o le funzioni o le attività svolte dall’alunno;

·       le certificazioni debbono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio 2008;

·       la valutazione del credito formativo consiste in una acquisizione agli atti della certificazione presentata, nella sua trasmissione alla commissione di esame per la menzione nella prevista certificazione finale e nel riconoscimento di valore

·       al credito formativo ai fini della attribuzione del credito scolastico;

  • in nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati in relazione alla media riportata nello scrutinio finale;

·                 al fine della valutazione della esperienza svolta si terrà conto dei seguenti criteri:

Ø      coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola;

Ø      coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma;

Ø      coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo e dell’area di professionalizzazione.

Il Collegio dei docenti delibera di attuare nelle due  settimane successive a quella degli scrutini una pausa nello sviluppo della programmazione didattica per realizzare  attività didattiche di recupero delle carenze di apprendimento e di sostegno al miglioramento per gli alunni che non necessitano di recupero, in tutte le discipline, e di destinare, secondo le delibere dei consigli di classe e anche con una loro diversa collocazione nel calendario scolastico, le ore di approfondimento delle classi seconde e terze e le ore di rientro pomeridiano delle classi prime, al recupero degli apprendimenti e all’incremento delle competenze per gli alunni non in difficoltà.

Le presenti delibere assunte dal Collegio dei docenti integrano il Piano dell’Offerta Formativa della scuola, rappresentano una precisazione ed una articolazione delle responsabilità e degli impegni assunti dalla scuola nei confronti degli utenti relativamente alle attività di sostegno e di recupero degli apprendimenti e individuano i doveri degli studenti e le modalità alle quali devono attenersi le famiglie per fruire degli interventi predisposti dalla scuola nel limite delle risorse disponibili.